La persona che lascia il lavoro continua a beneficiare della copertura contro gli infortuni per soli 30 giorni dalla data in cui è venuto meno il diritto almeno alla metà del salario.
In tal caso, è possibile chiedere all’assicuratore di prolungare la copertura per un periodo massimo di 180 giorni (art. 3 LAINF). L’eventuale proroga deve essere concordata prima che scade il termine di disdetta del rapporto (di lavoro) di 30 giorni, condizione irrinunciabile per la validità del prolungamento di copertura.
La copertura per convenzione è opportuna in caso di passaggio da un impiego all’altro o per far fronte all’eventuale congedo (di maternità) non pagato. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni, non resta che la copertura contro gli infortuni mediante assicurazione privata.