La maternità è definita dall’art. 5 della legge sulla parte generale delle assicurazioni (LPGA). Essa comprende la gravidanza e il parto, al pari del periodo di riposo previsto a favore della madre. In caso di maternità, l’assicurazione di base obbligatoria prende a carico i costi medici, farmaceutici e ospedalieri allo stesso modo di quanto avviene per la malattia. Si aggiungono poi le specifiche prestazioni di maternità di cui alla LAMal e all’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione (OPre) (art 29 LAMal, e art. 13-16 OPre).
Le spese di permanenza in una casa parto sono pure prese a carico (art. 25 cpv. 2 lett. fbis). Contrariamente alle assicurazioni complementari, l’assicurazione di base non prevede termini d’attesa o di carenza.
Quanto alla donna incinta che cambia assicurazione di base poco prima del parto, anch’essa beneficia in ogni caso delle stesse prestazioni legali di base (principio del libero passaggio).
Esclusione della libera scelta del medico
Alla donna assicurata unicamente nell’ambito dell’assicurazione di base non spetta la facoltà di libera scelta del proprio medico al momento del parto. Infatti, l’assicurazione di base copre unicamente le spese nel reparto comune di un ospedale cantonale di domicilio o che figura sulla lista di ospedali di tale cantone. Prima del parto, conviene quindi informarsi in merito. E’ pure possibile che il proprio ginecologo tratti i propri pazienti esclusivamente in cliniche private o che la sua prestazione non sia rimborsata dall’assicurazione di base.
Partecipazione ai costi
In caso di maternità non sono previste né franchigia né partecipazione ai costi. Si tratta di una concessione fatta dal legislatore alle donne. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui sia stata convenuta una franchigia più elevata nell’assicurazione di base – opzione di franchigia (art. 64 cpv. 7 LAMal).
Per contro, le prestazioni rispetto a malattie che si palesano durante la gravidanza – normale o a rischio – ma che non hanno alcun rapporto causale con essa (ad esempio, l’influenza), non beneficiano dell’esonero della partecipazione ai costi (franchigia pro quota parte).
Prestazioni particolari
Oltre ai costi di cui sopra, l’assicurazione obbligatoria prende a carico anche le seguenti prestazioni particolari (art. 29 cpv. 2 lettere a-c LAMal):
- esami di controllo per una gravidanza ordinaria: ossia, esami di controllo effettuati da un medico o da un’ostetrica o prescritti dal medico durante e/o dopo la gravidanza. In caso di gravidanza ordinaria, sette esami e dieci controlli agli ultrasuoni sono presi a carico;
- esami di controllo per una gravidanza a rischio: gli esami, i controlli agli ultrasuoni e la diagnostica prenatale secondo la valutazione del medico sono a carico dell’assicurazione malattia. Per le donne incinte di oltre 35 anni e per le donne più giovani ma che presentano rischi comparabili, può essere effettuata l’amniocentesi o un sondaggio di placenta, previo colloquio approfondito diretto a informare e consigliare la futura madre. Un esame di controllo, inoltre, è preso a carico tra la sesta e la decima settimana che segue il parto (Art. 13 Opre);
- l’assicurazione assume un contributo di 150 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice (Art. 14 OPre);
- il parto – che abbia luogo a domicilio, in ospedale o un’istituzione semi-ospedaliera (casa parto, a condizione che sia inserita in apposita lista) – è preso a carico dall’assicurazione di base, al pari dell’assistenza di un medico o di un’ostetrica/levatrice. Per un periodo di 56 giorni dopo la nascita, le levatrici possono effettuare un certo numero di visite a domicilio: 16 al massimo per certi tipi di nascite (premature, multiple, primo figlio o cesareo), 10 al massimo per gli altri casi e un numero supplementare su prescrizione medica (art. 16 OPre);
- consigli necessari in caso di allattamento: l’indennità di allattamento prevista dal
diritto previgente è stata abolita e sostituita mediante utili consigli in materia di
allattamento, limitati però a tre sole sessioni. Tali suggerimenti devono essere dati da ostetriche, infermiere o infermieri specificatamente formati e abilitati in materia di allattamento (art. 15 OPre).
Termine d’iscrizione del figlio all’assicurazione malattia
Il genitore – padre o madre – dispone di un termine di tre mesi per assicurare il neonato, anche quando fossero malati (i genitori); la madre/il padre scelgono l’assicurazione che preferiscono. In ogni caso, il bambino sarà assicurato retroattivamente dalla nascita.
Costi per il neonato: in buona salute, malato o invalido
L’assicurazione di base della madre prende a carico i costi di soggiorno in ospedale del neonato in buona salute per il periodo di degenza (riposo) della madre in ospedale dopo il parto. Se il neonato è malato, le relative spese sono a carico dell’assicurazione del bambino. L’assicurazione invalidità subentra per i costi riconducibili a determinate patologie presenti alla nascita (malattie congenite).