La legge sul lavoro prevede due disposizioni in merito:
- le donne incinte e le madri in allattamento non possono essere impiegate senza il loro consenso (art. 35a cpv. 1 LL);
- su semplice avviso, le donne incinte possono dispensarsi di andare al lavoro e possono uscire (art. 35a cpv. 2 LL).
Tuttavia, ricordiamo che la legge sul lavoro non vale per tutte le imprese né si applica a tutte le lavoratrici (v. 1.2 Ambito di applicazione della legge sul lavoro)
La disposizione legale dell’art. 35a cpv. 1 e 2 LL conferisce alla lavoratrice incinta o in
allattamento un vero diritto a non lavorare, anche in assenza di ragioni oggettive di ordine medico che siano attestate per certificato. Inoltre, non vi sono limiti temporali a tale diritto. Questo però non vuol dire che la lavoratrice ha diritto alla remunerazione totale o parziale per tutto il tempo in cui è autorizza a restare a casa. Del resto, la ragione economica è quella che induce le donne a riprendere la loro attività dopo il congedo di maternità.